Alzi la mano chi, andando alla ricerca di una nuova casa da acquistare, non ha provato un senso di smarrimento e incredulità davanti alla lunga lista di voci di spesa che dovrà affrontare prima e dopo l’acquisto. Infatti, nonostante la flessione dei prezzi degli immobili in vendita e la possibilità di risparmiare sul mutuo casa grazie alle condizioni più vantaggiose del mercato, comprare casa resta ancora una vera impresa. Alcuni, i più temerari, affrontano la sfida, altri — un po’ scoraggiati — scelgono di gettare la spugna e poi c’è chi tenta strade alternative e decide di acquistare casa su carta con la speranza di riuscire a ridurre i costi e realizzare così il sogno di una nuova casa.
Acquistare casa su carta, ovvero mentre è ancora in fase costruzione o addirittura visionando semplicemente il progetto, può essere una valida soluzione per ridurre le spese ma può anche nascondere dei pericoli. Nei casi più sfortunati e decisamente più estremi, l’impresa di costruzione potrebbe fallire, incontrare delle difficoltà di carattere economico, e quindi ritardare la consegna dell’immobile o addirittura bloccare i lavori fino a data da destinarsi. Ma se tutto scorre liscio e ci sono le dovute garanzie, intraprendere questa strada comporta senza dubbio un notevole vantaggio.
Per avere delle indicazioni affidabili da tenere in mente nel caso in cui si decidesse di percorrere questa strada sono stati interpellati gli esperti in mutui del comparatore di tariffe online SuperMoney, che hanno fornito una visione completa dell’acquisto di un’abitazione su carta. In questo articolo saranno quindi riassunti i vantaggi e gli svantaggi dell’operazione, e sarà offerto anche qualche importante consiglio per tutelare gli interessi dei futuri acquirenti.
Acquistare casa su carta: quali sono i vantaggi assicurati?
Si può decidere di acquistare casa su carta se non si ha l’urgenza di trasferirsi subito nella nuova abitazione, se si dispone di una liquidità da versare come anticipo e a garanzia di acquisto a fine lavori o ancora se l’impresa di costruzione che si occuperà della realizzazione del progetto è affidabile e in grado di fornire delle garanzie anche sui tempi e i modi previsti per la consegna. Qualunque sia la motivazione, acquistare casa su carta comporta dei grandi vantaggi perché offre:
— la possibilità di personalizzare l’immobile, concordando con anticipo la suddivisione degli spazi e la scelta delle finiture ( ad esempio i pavimenti e infissi) e non dover quindi affrontare altre spese per eventuali modifiche e adattamenti;
— disporre di un’immobile conforme alle recenti disposizioni previste dal Regolamento edilizio in materia di risparmio energetico e norme igieniche;
— evitare spese per la ristrutturazione dell’edificio per molti anni;
— e infine, la possibilità di ottenere un buon margine di sconto sul prezzo di acquisto.
Attenzione ai rischi nascosti
Come accennato, la scelta di acquistare un immobile non ancora finito, o in alcuni casi in fase progettuale, comporta anche dei rischi. Acquistando infatti una “promessa” e quindi nulla di concreto e tangibile, si accettano anche vari imprevisti e incognite che potrebbero sorgere all’improvviso. Se ad esempio l’impresa fallisse, i cosiddetti promissari-acquirenti — cioè coloro che fino a quel momento hanno pagato senza essere ancora proprietari dell’immobile — potrebbero perdere non solo la casa, ma anche la somma già versata.
Per regolarizzare la situazione e tutelare i diritti degli acquirenti è stata introdotta la legge n.1220/2005 che ha cercato di mettere ordine in questo specifico comparto del mercato. Vediamo quali sono i principali strumenti di garanzia per chi decide di acquistare casa su carta:
— primo fra tutti la fidejussione obbligatoria: il costruttore deve fornire all’acquirente una fidejussione per l’importo già versato in modo da assicurare la restituzione dell’importo in caso di fallimento presentando alla banca o all’assicurazione tutte le ricevute dei pagamenti effettuati e chiederne il rimborso;
— prima del rogito finale, il costruttore deve anche stipulare una polizza assicurativa a beneficio dell’acquirente, della durata di 10 anni a partire dalla fine dei lavori, per coprire eventuali danni materiali all’immobile — sia totali che parziali — ed eventuali difetti costruttivi;
— sottoscrivere un contratto preliminare (meglio noto come compromesso) che riporti la descrizione dettagliata dell’immobile, l’indicazione dei tempi di consegna, la modalità di pagamento e gli estremi della fidejussione. Tutto rigorosamente nero su bianco. Il compromesso dovrà essere registrato presso la Conservatoria del registro inserendo l’acquirente tra i creditori “privilegiati” in caso di fallimento del costruttore.
La situazione potrebbe complicarsi ulteriormente se il fallimento del costruttore avvenisse al termine dei lavori, quando il rogito non è stato ancora fatto. Con la legge n. 122 è stato istituito un fondo di solidarietà per gli acquirenti vittime dei fallimenti dei costruttori, alimentato proprio dal pagamento delle fidejussioni. Tuttavia le possibilità di recuperare la cifra versata sono limitate e i tempi di attesa molto lunghi. Infatti, l’acquirente diventerebbe insieme ai fornitori e alle banche, uno dei tanti creditori.
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